Novità in materia di lavoro agile.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) stabilisce, nel suo unico articolo, che a decorrere dal prossimo 15 ottobre la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è quella svolta in presenza.
Dunque, un inizio di ritorno alla ‘normalità’ (o, meglio, nelle parole del legislatore, ‘ordinarietà’) dopo le deformazioni e gli eccessi degli strumenti normativi di governo dell’emergenza?
Nelle premesse dell’atto è contenuta la spiegazione del ripristino della modalità presenziale di svolgimento del lavoro: l’estensione della certificazione verde Covid-19, altrimenti detto Green Pass, anche ai lavoratori del pubblico impiego (v., al riguardo, il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127) “incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico”; d’altro canto, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte di cittadini e imprese richiede che le amministrazioni pubbliche operino «al massimo delle proprie capacità»; infine, è “necessario superare le modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale … per consentire alle PP.AA. di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie”.
Nelle anzidette Amministrazioni non rientrano gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale (ad es. Parlamento, Governo, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) e le autorità amministrative indipendenti, in cui invece, potrebbe desumersi a contrario, il massimo delle proprie capacità si suppone raggiungibile anche con il ricorso al lavoro agile.
In un’intervista rilasciata a Il Messaggero e pubblicata lo scorso 25 settembre, l’attuale Ministro della Funzione pubblica ha annunciato l’adozione di un decreto ministeriale contenente linee guida sull’attuazione della modalità del lavoro in assenza, ispirate a quattro principi: la regolarizzazione del contratto, una pianificazione delle attività per obiettivi e monitoraggio dei risultati, una piattaforma tecnologica dedicata e sicura e la verifica della ‘customer satisfaction’.
Lo smart working, caratterizzato dall’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività, era già previsto già dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge Madia) ed è stato ulteriormente disciplinato dagli articoli 81 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).
L’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, semplificando le condizioni di accesso al lavoro agile, con il fine di diffonderne al massimo l’utilizzo nei pubblici uffici, sanciva espressamente che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”.
Successivi provvedimenti prevedevano percentuali ‘minime’ di lavoratori in modalità agile fino all’introduzione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance per effetto dell’articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34.
Tale processo sembra ora rallentare e diventare più farraginoso e pesante. Il lavoro agile resta uno strumento di sicuro interesse per ottimizzare la gestione delle esigenze di datori e lavoratori in vista di un migliore rendimento e di un maggior benessere organizzativo e, per conseguire tali finalità, dovrebbe essere calibrato per forma, intensità ed estensione sulle specifiche caratteristiche delle attività estremamente diverse riscontrabili all’interno delle amministrazioni anzidette e adattato al rispettivo ambiente di lavoro, anche in considerazione di una necessaria – o meramente opportuna – interazione personale con gli utenti.
Al momento della scrittura del presente articolo non è stato ancora adottato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione relativo alle modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle PP.AA. L’articolo 1 della bozza richiama, con una formulazione piuttosto ambigua, l’esigenza di «superamento dell’utilizzo del lavoro agile emergenziale» quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa disponendo la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento dell’utenza nonché di erogazione di servizi a quest’ultima e onerando le amministrazioni del compito di evitare concentrazioni del personale in entrata nella stessa fascia oraria attraverso la previsione di flessibilità (anche in deroga ai contratti collettivi), tenuto conto della situazione territoriale e delle condizioni del trasporto pubblico. Il comma 3 di detto articolo contiene una disciplina transitoria dell’accesso al lavoro agile (in attesa della definizione più precisa delle sue modalità operative), da cui possono desumersi i seguenti principi: divieto di contrazione quantitativa o riduzione qualitativa dei servizi resi all’utenza, rotazione del personale impegnato nel lavoro agile, messa a disposizione del personale di dispositivi tecnologici e digitalizzazione dei processi ai fini della garanzia della riservatezza dei dati e delle informazioni trattati, «smaltimento del lavoro arretrato», svolgimento in presenza della prestazione lavorativa da parte dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo. L’accordo individuale avente ad oggetto il lavoro agile deve contemplare almeno «gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità, le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile».
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