

{"id":18083,"date":"2021-10-01T08:20:42","date_gmt":"2021-10-01T06:20:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/?p=18083"},"modified":"2021-10-11T08:24:59","modified_gmt":"2021-10-11T06:24:59","slug":"smart-unworking","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/smart-unworking\/","title":{"rendered":"Smart (un)working"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-15861\" src=\"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quanto-e-smart-lo-smart-working-1-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quanto-e-smart-lo-smart-working-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.iriss.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quanto-e-smart-lo-smart-working-1-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.iriss.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quanto-e-smart-lo-smart-working-1.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) stabilisce, nel suo unico articolo, che a decorrere dal prossimo 15 ottobre la modalit\u00e0 ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 \u00e8 quella svolta in presenza.<\/p>\n<p>Dunque, un inizio di ritorno alla \u2018normalit\u00e0\u2019 (o, meglio, nelle parole del legislatore, \u2018ordinariet\u00e0\u2019) dopo le deformazioni e gli eccessi degli strumenti normativi di governo dell\u2019emergenza?<\/p>\n<p>Nelle premesse dell\u2019atto \u00e8 contenuta la spiegazione del ripristino della modalit\u00e0 presenziale di svolgimento del lavoro: l\u2019estensione della certificazione verde Covid-19, altrimenti detto Green Pass, anche ai lavoratori del pubblico impiego (v., al riguardo, il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/09\/21\/21G00139\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127<\/a>) \u201cincrementa l\u2019efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico\u201d; d\u2019altro canto, l\u2019attuazione del <a href=\"https:\/\/www.governo.it\/sites\/governo.it\/files\/PNRR.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Piano nazionale di ripresa e resilienza<\/a> da parte di cittadini e imprese richiede che le amministrazioni pubbliche operino \u00abal massimo delle proprie capacit\u00e0\u00bb; infine, \u00e8 \u201cnecessario superare le modalit\u00e0 di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale \u2026 per consentire alle PP.AA. di dare il massimo supporto alla ripresa delle attivit\u00e0 produttive e alle famiglie\u201d.<\/p>\n<p>Nelle anzidette Amministrazioni non rientrano gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale (ad es. Parlamento, Governo, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) e le autorit\u00e0 amministrative indipendenti, in cui invece, potrebbe desumersi <em>a contrario<\/em>, il massimo delle proprie capacit\u00e0 si suppone raggiungibile anche con il ricorso al lavoro agile.<\/p>\n<p>In un\u2019intervista rilasciata a Il Messaggero e pubblicata lo scorso 25 settembre, l\u2019attuale Ministro della Funzione pubblica ha annunciato l\u2019adozione di un decreto ministeriale contenente linee guida sull\u2019attuazione della modalit\u00e0 del lavoro in assenza, ispirate a quattro principi: la regolarizzazione del contratto, una pianificazione delle attivit\u00e0 per obiettivi e monitoraggio dei risultati, una piattaforma tecnologica dedicata e sicura e la verifica della \u2018customer satisfaction\u2019.<\/p>\n<p>Lo smart working, caratterizzato dall\u2019assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, era gi\u00e0 previsto gi\u00e0 dalla <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge delega 7 agosto 2015, n. 124<\/a> (cd. legge Madia) ed \u00e8 stato ulteriormente disciplinato dagli articoli 81 e seguenti della <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/06\/13\/17G00096\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">legge 22 maggio 2017, n. 81<\/a> (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l&#8217;articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).<\/p>\n<p>L\u2019articolo 87, comma 1, del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18<\/a>, semplificando le condizioni di accesso al lavoro agile, con il fine di diffonderne al massimo l\u2019utilizzo nei pubblici uffici, sanciva espressamente che \u201cFino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile \u00e8 una delle modalit\u00e0 ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni\u201d.<\/p>\n<p>Successivi provvedimenti prevedevano percentuali \u2018minime\u2019 di lavoratori in modalit\u00e0 agile fino all\u2019introduzione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance per effetto dell\u2019articolo 263, del <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34~art221\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">decreto-legge 19 maggio 2020, n 34<\/a>.<\/p>\n<p>Tale processo sembra ora rallentare e diventare pi\u00f9 farraginoso e pesante. Il lavoro agile resta uno strumento di sicuro interesse per ottimizzare la gestione delle esigenze di datori e lavoratori in vista di un migliore rendimento e di un maggior benessere organizzativo e, per conseguire tali finalit\u00e0, dovrebbe essere calibrato per forma, intensit\u00e0 ed estensione sulle specifiche caratteristiche delle attivit\u00e0 estremamente diverse riscontrabili all\u2019interno delle amministrazioni anzidette e adattato al rispettivo ambiente di lavoro, anche in considerazione di una necessaria &#8211; o meramente opportuna &#8211; interazione personale con gli utenti.<\/p>\n<p>Al momento della scrittura del presente articolo non \u00e8 stato ancora adottato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione relativo alle modalit\u00e0 organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle PP.AA. L\u2019articolo 1 della bozza richiama, con una formulazione piuttosto ambigua, l\u2019esigenza di \u00absuperamento dell\u2019utilizzo del lavoro agile emergenziale\u00bb quale modalit\u00e0 ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa disponendo la presenza in servizio del personale preposto alle attivit\u00e0 di sportello e di ricevimento dell\u2019utenza nonch\u00e9 di erogazione di servizi a quest\u2019ultima e onerando le amministrazioni del compito di evitare concentrazioni del personale in entrata nella stessa fascia oraria attraverso la previsione di flessibilit\u00e0 (anche in deroga ai contratti collettivi), tenuto conto della situazione territoriale e delle condizioni del trasporto pubblico. Il comma 3 di detto articolo contiene una disciplina transitoria dell\u2019accesso al lavoro agile (in attesa della definizione pi\u00f9 precisa delle sue modalit\u00e0 operative), da cui possono desumersi i seguenti principi: divieto di contrazione quantitativa o riduzione qualitativa dei servizi resi all\u2019utenza, rotazione del personale impegnato nel lavoro agile, messa a disposizione del personale di dispositivi tecnologici e digitalizzazione dei processi ai fini della garanzia della riservatezza dei dati e delle informazioni trattati, \u00absmaltimento del lavoro arretrato\u00bb, svolgimento in presenza della prestazione lavorativa da parte dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo. L\u2019accordo individuale avente ad oggetto il lavoro agile deve contemplare almeno \u00abgli specifici obiettivi della prestazione resa in modalit\u00e0 agile, le modalit\u00e0 e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonch\u00e9 eventuali fasce di contattabilit\u00e0, le modalit\u00e0 e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalit\u00e0 della prestazione lavorativa in modalit\u00e0 agile\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Novit\u00e0 in materia di lavoro agile.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15861,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":""},"categories":[1546,1556,1555],"tags":[1927,1928,1771],"class_list":["post-18083","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-newsletter","category-novita-dallesterno","category-osservatorio","tag-lavoro-agile","tag-organizzazione-del-lavoro","tag-smart-working"],"acf":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Quanto-e-smart-lo-smart-working-1.jpg","publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-05-25 03:23:08","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18083"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18083\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18086,"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18083\/revisions\/18086"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15861"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iriss.cnr.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}